Veicolo difettato ma utilizzato regolarmente: impossibile la risoluzione del contratto

La risoluzione non può essere rivendicata dal nuovo proprietario del mezzo, poiché dall’utilizzazione conforme alla destinazione è desumibile l’abdicazione al diritto di far valere l’asserito vizio da diminuzione notevole del valore

Veicolo difettato ma utilizzato regolarmente: impossibile la risoluzione del contratto

Niente risoluzione del contratto a fronte del comprovato pieno utilizzo del veicolo difettato da parte dell’acquirente, per gli scopi propri per i quali il mezzo era stato acquistato (ossia per il trasporto di merci e segnatamente di legna, materiali sfusi e pallets), anche perché non è stato affatto dimostrato un effettivo utilizzo del mezzo con carichi inferiori alla portata massima consentita. Di conseguenza, la risoluzione non può essere rivendicata dal nuovo proprietario dell’autocarro, poiché dall’utilizzazione conforme alla destinazione del mezzo deve desumersi l’abdicazione dell’acquirente al diritto di far valere l’asserito vizio da diminuzione notevole del valore. Questi i paletti fissati dai giudici all’interno di un quadro centrato sulla facoltà per il compratore, a fronte della inidoneità della cosa venduta all’uso cui è stata destinata o apprezzabile diminuzione del suo valore, di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior grado di gravità del vizio denunziato. (Ordinanza 14109 del 23 maggio 2023 della Cassazione)

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