Vendita a catena: l’importanza della comunicazione dei difetti
Nella vendita a catena, quando un acquirente denuncia difetti a un venditore, questi deve poi comunicare tempestivamente la situazione al secondo venditore coinvolto. È fondamentale che la comunicazione avvenga direttamente, piuttosto che tramite terze parti, poiché i contratti di vendita sono considerati indipendenti l'uno dall'altro

In una recente decisione della Corte di cassazione, nell'ambito di una controversia riguardante difetti riscontrati in un macchinario comprato attraverso un leasing finanziario, il compratore ha portato il venditore e la società di leasing in tribunale, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. Durante il processo, le parti coinvolte hanno cercato di dimostrare la propria innocenza. Alla fine del processo, il Tribunale ha accolto parzialmente le richieste dell'attore, ma il caso è stato portato in appello. In questa fase, la Corte di Appello di Brescia ha accettato l'obiezione di decadenza sollevata dalla produttrice del macchinario e ha respinto la richiesta di esonero da responsabilità.
La Corte territoriale ha chiarito che, considerando le specifiche circostanze, non si trattava di una vendita a catena, poiché l'acquirente non poteva essere considerato un consumatore e che il venditore non aveva comunicato tempestivamente i difetti alla produttrice.
La venditrice ha presentato ricorso in Cassazione, ma i suoi motivi sono stati respinti. Il Collegio ha rifiutato la richiesta della venditrice, che lamentava la tempestività della denuncia dei difetti e che affermava che la comunicazione proveniente dall'acquirente non era sufficiente, sottolineando che l'appaltatore deve comunicare direttamente al subappaltatore i difetti denunciati dal committente.
In sintesi, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso della venditrice e l'ha condannata a pagare le spese legali. Questo caso evidenzia l'importanza della corretta comunicazione dei difetti in una vendita a catena, anche in presenza di contratti indipendenti tra le parti coinvolte. (Cass. civ., sez. II, ord., 17 maggio 2024 n. 13782)