Vizio previsto dal conduttore dell’immobile: niente riduzione del canone
Nel caso specifico, il conduttore ha dichiarato nel contratto di locazione di aver ricevuto in locazione un immobile esente da vizi ed idoneo all'uso pattuito, accettando su di sé il rischio di una eventuale successiva richiesta, da parte di alcuni condòmini, di rimozione della canna fumaria

Impossibile per il conduttore dell’immobile ad uso commerciale ridurre automaticamente il canone da versare mensilmente al proprietario a fronte di un vizio strutturale, ossia la rimozione della canna fumaria su decisione di alcuni condòmini, che aveva già messo in preventivo all’atto della firma del contratto di locazione. In sostanza, ben potendo immaginare il conduttore che i condòmini si sarebbero attivati per la rimozione della canna fumaria, non può considerare la successiva rimozione della stessa canna fumaria come vizio che legittima l'arbitraria sospensione dell'obbligo di versamento del canone, pur continuando il conduttore a godere dell'immobile, precisano i giudici In sostanza, a fronte di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l’eventualità che il conduttore possa chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, come previsto dal Codice Civile, impone che al momento della consegna la cosa locata sia già affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito. A patto, però, che non si tratti di vizi conosciuti dal conduttore o da lui facilmente riconoscibili. Nel caso preso in esame dai giudici, invece, si è appurato che il conduttore ha dichiarato nel contratto di locazione di aver ricevuto in locazione un immobile esente da vizi ed idoneo all'uso pattuito, accettando su di sé il rischio di una eventuale successiva richiesta, da parte di alcuni condòmini, di rimozione della canna fumaria. (Sentenza del 22 marzo 2023 del Tribunale di Roma)