Volo in ritardo a causa di un problema di rifornimento: possibile parlare di circostanza eccezionale non addebitabile alla responsabilità della compagnia aerea
Se il sistema di rifornimento di carburante di un aeroporto è gestito dall’aeroporto o da un terzo, il guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante deve essere considerato un evento la cui origine è esterna al vettore aereo

La normativa comunitaria prevede regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In tale quadro va inserito, secondo i giudici, un ulteriore elemento: in sostanza, qualora l’aeroporto di origine dei voli sia responsabile della gestione del sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili, un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato una circostanza eccezionale. E se tale contrattempo comporta la cancellazione o il ritardo prolungato del volo, allora è lecito riconoscere alla compagnia aerea l’esonero dall’obbligo di versare ai passeggeri una compensazione pecuniaria. Questa la posizione dei giudici, chiamati a fare chiarezza nella controversia tra tre privati cittadini e una compagnia aerea. In sostanza, se il sistema di rifornimento di carburante di un aeroporto è gestito dall’aeroporto o da un terzo, il guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante deve essere considerato un evento la cui origine è esterna al vettore aereo e che, di conseguenza, sfugge al suo effettivo controllo. (Sentenza del 7 luglio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)