Assegnazione posti auto in condominio: nulla la delibera per inosservanza delle indicazioni contenute in una clausola del regolamento condominiale

Nel caso in cui in un condominio esista un regolamento che designa l'autorimessa come spazio comune per tutti i proprietari e stabilisca che i parcheggi siano riservati ai condòmini previo pagamento di un corrispettivo, la decisione dell'Assemblea che escluda uno dei condòmini dai parcheggi, totalmente o parzialmente, è nulla per difetto di attribuzione

Assegnazione posti auto in condominio: nulla la delibera per inosservanza delle indicazioni contenute in una clausola del regolamento condominiale

La sentenza n. 359 del 2024 del Tribunale di Como ha invalidato una delibera che aveva impedito a un condòmino di utilizzare tutti i posti auto presenti nell'autorimessa comune e assegnati dal regolamento. La controversia ha origine con l'opposizione presentata da Tizio, un condòmino, nei confronti della delibera che aveva votato l'assegnazione dei box e posti auto, attribuendone a Tizio solamente uno, quando Tizio era in realtà proprietario di due unità immobiliari.

Tizio ha chiarito che, secondo il regolamento condominiale, lo spazio dell'autorimessa è di proprietà comune e consente il parcheggio di cinque auto; tuttavia, la delibera ha assegnato i posti auto in modo non conforme; inoltre, lo stesso regolamento stabilisce l'uso dei posti auto esclusivamente per i condòmini che pagano un corrispettivo determinato dall'Assemblea.

Tizio ha quindi chiesto la concessione di due posti auto, in quanto proprietario di due unità abitative, ma l'Assemblea ha rifiutato la richiesta, sostenendo che la partecipazione è attribuita in base alla proprietà indipendentemente dal numero di unità immobiliari.

Il Tribunale ha dichiarato la delibera nulla in quanto l'Assemblea non aveva il potere di limitare i diritti dei singoli proprietari sul parcheggio, essendo questo diritto collegato a ciascuna unità immobiliare. La delibera ha violato il diritto di Tizio a due posti auto, evidenziando come l'attribuzione dei parcheggi fosse legata al regolamento e al numero di posti auto rispetto alle unità abitative. La sentenza ha anche rilevato che escludere gli inquilini dal sorteggio dei posti auto è altrettanto errato, in quanto la clausola regolamentare che vieta l'uso ai terzi intende escludere solamente i soggetti diversi dai condòmini, cioè dai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del Condominio, ma detti condòmini possono usare il posto auto sia direttamente sia indirettamente, tramite i propri aventi causa (Tribunale di Como n. 359 del 2024).

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