Copertura assicurativa possibile anche per l’incidente causato da un mezzo agricolo

Decisivo il riferimento al concetto di circolazione, ossia all’utilizzo del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale

Copertura assicurativa possibile anche per l’incidente causato da un mezzo agricolo

Ai fini dell’operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, rientra nel concetto di circolazione l’utilizzo del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’area in cui si concretizza tale utilizzo.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 6373 del 10 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un singolare incidente verificatosi lungo una strada statale e causato da un mezzo agricolo.
Nello specifico, un automobilista ha agito per ottenere il risarcimento dei danni personali subiti quando, alla guida della propria vettura lungo una strada statale, era stato violentemente colpito da una pietra proveniente dal lato opposto della carreggiata e scagliata dalla roto-falciatrice annessa ad un trattore, di proprietà di un’azienda agricola, operativo su un terreno.
Ai giudici è stato affidato il compito di fare chiarezza sulla possibile copertura assicurativa a fronte di un sinistro così singolare.
In generale, la definizione del concetto di circolazione – finalizzata a stabilire se sia operativa o meno la relativa assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile – è tema dibattuto da tempo, mentre ciò che costituisce la vera novità del caso specifico è l’assoluta particolarità della vicenda che ha determinato il fatto dannoso: un mezzo agricolo che, lavorando all’interno di un terreno per lo svolgimento di un lavoro agricolo, lancia un sasso, il quale oltrepassa il confine ed entra nell’abitacolo di una vettura che transitava, sfortunatamente, proprio in quell’attimo sulla strada che costeggia quel terreno è davvero un evento quasi incredibile.
Dunque, si tratta di stabilire se l’evento generatore del danno sia sussumibile o meno nel concetto di circolazione.
Ragionando in questa ottica, per l’operatività della garanzia per responsabilità civile autoveicoli è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempre che esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. Ancora più in dettaglio, ai fini dell’operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. In sostanza, è irrilevante la natura, pubblica o privata, dell’area dove la circolazione si svolge, mentre ciò che assume rilievo decisivo è che l’utilizzazione del veicolo avvenga in modo conforme alla sua destinazione abituale, di modo che rimane non coperta dall’assicurazione solamente l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione, ipotesi, quest’ultima, ristretta ai casi di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone.
Tornando alla specifica vicenda oggetto del processo, è fuor di dubbio, secondo i giudici, che la macchina agricola che materialmente scagliò il sasso dal quale è derivato il sinistro stava svolgendo la funzione per cui era strutturata, cioè un lavoro agricolo. Nel corso di tale attività la macchina, mettendo in moto le proprie frese nell’atto di tagliare l’erba, determinò appunto il lancio del sasso. Non può quindi sostenersi che simile attività vada esclusa dal concetto di circolazione, né assume importanza l’ulteriore affermazione secondo cui la fresatrice è un attrezzo agricolo per nulla deputato a circolare, perché comunque l’evento si determinò a causa del movimento di quel mezzo che stava svolgendo la funzione sua tipica e, quindi, nell’ambito del concetto allargato di circolazione.

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