Danno non patrimoniale del congiunto: risarcimento possibile anche quando il rapporto col danneggiato è solo gravemente compromesso

Necessario distinguere la componente interiore del pregiudizio, costituita dalla sofferenza morale soggettiva, dalle eventuali ripercussioni dinamico-relazionali conseguenti alle gravi menomazioni riportate dal congiunto

Danno non patrimoniale del congiunto: risarcimento possibile anche quando il rapporto col danneggiato è solo gravemente compromesso

Il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è risarcibile non soltanto quando il rapporto parentale venga definitivamente perduto, ma anche quando risulti gravemente compromesso dalle menomazioni psicofisiche riportate dalla vittima primaria.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25833 del 26 settembre 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dal drammatico episodio verificatosi in Puglia quasi venti anni fa, quando un uomo – un operaio termoidraulico –, trasportato su una vettura altrui, rimase gravemente ferito allorché il veicolo, nell’affrontare una curva a destra, uscì di strada, ribaltandosi e causando anche il decesso sul colpo del conducente, risultato poi non essere il proprietario del mezzo.
A seguito di quell’incidente, l’uomo, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio allora minore, nonché i suoi genitori e il fratello hanno agito nei confronti del proprietario della vettura (e della relativa compagnia assicurativa) per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali a lui derivati dalle gravissime lesioni riportate quale trasportato, ivi compresi il danno da riduzione della capacità lavorativa, la perdita del posto di lavoro e della possibilità di accesso alla Polizia di Stato nonché le future spese mediche, con l’aggiunta poi del risarcimento del danno parentale lamentato dal figlio, dai genitori e dal fratello.
‘Censurata’ in Cassazione la valutazione del giudice d’Appello, il quale ha escluso il danno non patrimoniale dedotto dal figlio, dai genitori e dal fratello del trasportato in quanto non provato il danno parentale dei parenti del macroleso, danno che, a loro avviso è in re ipsa quale generica sofferenza interiore e sconvolgimento dell’esistenza, mentre, invece, secondo il giudice d’Appello, anche sofferenza interiore e sconvolgimento dell’esistenza devono essere dimostrati.
Inoltre, il giudice d’Appello ha anche evidenziato la mancata prova di attività di assistenza dei genitori o di altri al soggetto macroleso.
Evidente, secondo i magistrati di Cassazione, l’errore compiuto in Appello, poiché non si è distinta la componente interiore del pregiudizio, costituita dalla sofferenza morale soggettiva, dalle eventuali ripercussioni dinamico-relazionali conseguenti alle gravi menomazioni riportate dal congiunto. Invece, il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è risarcibile non soltanto quando il rapporto parentale venga definitivamente perduto, ma anche quando risulti gravemente compromesso dalle menomazioni psicofisiche riportate dalla vittima primaria. E il pregiudizio dei congiunti non costituisce un danno meramente riflesso, ma rappresenta la diretta conseguenza della lesione subita dal familiare, la quale assume natura di fatto plurioffensivo, idoneo a colpire una pluralità di soggetti. Proprio per tale ragione non vi è motivo di assoggettare tali pregiudizi ad un regime probatorio più rigoroso rispetto ad altre poste di danno non patrimoniale, ben potendo essi essere accertati mediante presunzioni semplici fondate sul rapporto di stretta parentela e sulla gravità delle lesioni riportate dalla vittima primaria.
In particolare, il rapporto di stretta parentela costituisce il fatto noto da cui è consentito risalire alla sofferenza patita dai genitori e dai fratelli per le gravissime lesioni permanenti riportate dal loro congiunto, senza che sia necessario dimostrare che tale sofferenza si sia tradotta in un radicale mutamento delle abitudini di vita, trattandosi di conseguenza estranea alla stessa nozione di danno morale, chiariscono i magistrati di Cassazione.
Tale approdo può essere ampliato, tenendo presente che, nell’ambito della famiglia nucleare, tanto originaria quanto successiva, occorre distinguere il profilo interiore del pregiudizio, costituito dalla sofferenza morale soggettiva, da quello esteriore rappresentato dalle conseguenze dinamico-relazionali. Mentre queste ultime richiedono la dimostrazione dell’effettività e dell’intensità della relazione affettiva nonché delle concrete ripercussioni che l’evento lesivo ha determinato sulla vita del congiunto, la sofferenza morale è assistita da una presunzione fondata sull’id quod plerumque accidit, sicché grava sul danneggiante l’onere di dimostrare l’assenza di un effettivo legame affettivo tra la vittima primaria e il familiare che agisce per il risarcimento.
E va altresì precisato che, con riferimento ai componenti della famiglia nucleare, quali il figlio, i genitori e i fratelli, l’esistenza del vincolo affettivo può essere accertata in via presuntiva sulla base del fatto notorio secondo cui è connaturato all’essere umano soffrire per la grave compromissione della salute di uno stretto congiunto, mentre soltanto con l’allontanarsi del vincolo parentale si rende necessaria la dimostrazione di ulteriori circostanze attestanti l’effettività della relazione. Ne consegue che la dimostrazione dell’attività di assistenza prestata al congiunto, della modificazione delle abitudini di vita o di altre specifiche conseguenze relazionali può assumere rilievo ai fini dell’accertamento e della liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno, ma non può essere elevata a presupposto indefettibile per il riconoscimento della sofferenza morale, la cui esistenza può essere desunta, nei rapporti di più stretta prossimità familiare, dal rapporto parentale e dalla gravità delle lesioni riportate dalla vittima primaria.
Tirando le somme, la circostanza che il danno non patrimoniale non possa ritenersi in re ipsa non esclude che la relativa prova possa essere raggiunta mediante presunzioni, né prescrive di richiedere, ai fini del riconoscimento della sofferenza morale dei più stretti congiunti del macroleso, la dimostrazione di ulteriori conseguenze dinamico-relazionali.
Cambiando fronte, per i magistrati di Cassazione va riconosciuto il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. In Appello se ne è esclusa la risarcibilità osservando che, pur avendo subito limitazioni della funzione visiva e pur essendo preda di una facile esauribilità nello svolgimento della mansione di operaio termoidraulico, l’uomo ha comunque davanti a sé un ventaglio di opportunità lavorative nell’ambito della capacità lavorativa generica, come, a titolo esemplificativo, le attività di magazziniere, usciere, addetto al portierato e collaboratore scolastico. Da tale rilievo si è tratta in Appello la conclusione che la perdita della capacità di operaio specializzato non preclude lo svolgimento di lavori meno qualificati, aggiungendo che il soggetto danneggiato non ha dimostrato di essere rimasto disoccupato o di avere svolto mansioni meno redditizie.
In sostanza, il giudice d’Appello ha attribuito valore decisivo alla persistenza di una capacità lavorativa generica, senza verificare se la compromissione della capacità lavorativa specifica allegata dal danneggiato fosse idonea a tradursi in una riduzione della capacità reddituale. Questa lacuna viene censurata dai magistrati di Cassazione, i quali ricordano che la capacità lavorativa generica esprime l’attitudine della persona allo svolgimento di un’attività lavorativa in senso ampio (e la sua lesione viene ordinariamente considerata nell’ambito del danno alla salute) e aggiungono che, invece, la capacità lavorativa specifica riguarda l’idoneità del soggetto a proseguire l’attività concretamente esercitata o altra attività corrispondente alle competenze professionali, alle attitudini e all’esperienza lavorativa maturata, e, quindi, la sua compromissione può integrare un autonomo danno patrimoniale ove si traduca in una diminuzione della capacità di produrre reddito.
Ampliando l’orizzonte, viene ribadito il principio secondo cui la riduzione della capacità lavorativa specifica non coincide con il danno biologico, ma può dar luogo a una distinta voce di danno patrimoniale quando incida concretamente sulla capacità di guadagno del soggetto leso. Quindi, l’accertata possibilità di svolgere mansioni generiche o meno qualificate non esclude la configurabilità di un pregiudizio derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica.
In questa ottica, perciò, si deve verificare se le attività ancora praticabili dal danneggiato siano effettivamente equivalenti, per qualificazione professionale, stabilità e redditività, a quella esercitata anteriormente all’illecito, non essendo sufficiente il mero rilievo della residua attitudine allo svolgimento di generiche occupazioni lavorative .
Analizzando il caso specifico, si sono riscontrate, a fronte dei postumi permanenti provocati dall’incidente, forti limitazioni nello svolgimento della mansione di operaio termoidraulico, ma il giudice d’Appello ha ritenuto assorbente la permanenza di opportunità lavorative generiche, senza verificare se la compromissione della professionalità specifica fosse suscettibile di incidere, secondo le allegazioni e le prove offerte, sulla capacità reddituale del danneggiato.
Per i magistrati di Cassazione, poi, non può condividersi l’assunto secondo cui il mero accertamento medico-legale di una riduzione della capacità lavorativa specifica comporti automaticamente l’esistenza di un danno patrimoniale nella corrispondente misura percentuale. Il danno biologico e il danno da contrazione della capacità reddituale assolvono a funzioni risarcitorie diverse e richiedono presupposti distinti, e quest’ultimo esige la dimostrazione, anche mediante presunzioni, che la menomazione abbia determinato o sia destinata a determinare una effettiva diminuzione della capacità di guadagno. Così, la valutazione equitativa può intervenire nella determinazione quantitativa del danno, ma non può sopperire alla mancanza di prova della sua esistenza.
Impossibile, nella vicenda in esame, attribuire alla conservazione di una capacità lavorativa generica efficacia preclusiva dell’accertamento concernente la riduzione della capacità lavorativa specifica e la sua incidenza sulla capacità reddituale, senza verificare se le attività alternative concretamente accessibili al danneggiato fossero equivalenti, per qualificazione professionale, stabilità e remunerazione, a quella precedentemente esercitata. Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica richiede la prova, anche presuntiva, della sua incidenza sulla capacità di guadagno, ma tale prova non deve risolversi nella dimostrazione di una perdita reddituale già verificatasi, essendo sufficiente la dimostrazione, anche in via presuntiva, che la compromissione della capacità lavorativa specifica sia idonea a determinare una verosimile riduzione della capacità di guadagno futura, conseguibile sulla base delle condizioni personali, professionali e lavorative del soggetto leso.
Respinta, invece, l’ipotesi del risarcimento del danno per la perdita, subita dal danneggiato, della possibilità di superare il concorso per l’accesso alla Polizia di Stato, non essendovi prova di concreta possibilità di superamento dello specifico concorso, ove l’incidente non si fosse verificato.
In generale, la perdita di chance non coincide, del resto, con la semplice privazione della possibilità astratta di partecipare a un concorso, ma postula la perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguire il vantaggio sperato. La sua liquidazione può essere sì equitativa, ma presuppone l’allegazione e la prova degli elementi dai quali desumere l’effettiva consistenza della possibilità perduta, quali il possesso dei requisiti di ammissione, l’avvenuta presentazione della domanda o l’esistenza di atti preparatori univoci, il percorso formativo intrapreso e ogni altra circostanza idonea a rappresentare una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato.
Così, in tema di perdita di chance, essa non coincide con la mera aspettativa di fatto, ma costituisce una autonoma entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui risarcibilità presuppone l’allegazione e la prova, anche in via presuntiva o probabilistica, dell’esistenza di una concreta e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato utile perduto.

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