Depenalizzazione del reato di ingiuria: può rimanere comunque l’illiceità del fatto

Necessario, quindi, valutare caso per caso in ambito civile nell’ottica di un possibile risarcimento

Depenalizzazione del reato di ingiuria: può rimanere comunque l’illiceità del fatto

A fronte di una azione per il risarcimento di danni causati da un’ingiuria, l’esistenza di una sentenza di assoluzione – “perché il fatto non costituisce più reato” –, pronunciata a seguito dell’abrogazione della norma incriminatrice, non può avere per effetto, in automatico, la completa eliminazione della illiceità del fatto, illiceità che invece va accertata caso per caso e sulla base di una adeguata valutazione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute nel dibattimento penale.
Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 6379 del 10 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un battibecco a distanza tra un ex calciatore e il presidente di una società sportiva.
Per quanto concerne il fronte penale, qualificato il fatto come ingiuria e non come diffamazione, si è arrivati ad una pronuncia di assoluzione a fronte della depenalizzazione sancita dalla legge numero 7 del 2016.
Per quanto concerne il fronte civile, infine, in primo grado il presidente della società sportiva è stato condannato a versare 30mila euro come risarcimento. Ciò perché in ambito penale non è arrivata un’assoluzione in fatto, bensì si è preso atto della depenalizzazione del reato, e quindi il fatto di ingiuria può essere ritenuto ormai accertato definitivamente, con efficacia di giudicato anche nel processo civile.
In secondo grado, invece, a fronte del giudicato penale fosse di assoluzione (per non essere più previsto il fatto come reato), i giudici hanno proceduto ad un accertamento autonomo dei fatti, escludendo, in sostanza, la natura offensiva delle frasi pronunciate dal presidente della società sportiva all’indirizzo dell’ex calciatore..
Per fare chiarezza, i magistrati richiamano il principio secondo cui, se un fatto non è più penalmente rilevante, ciò non toglie che possa esserlo dal punto di vista della responsabilità civile, che dunque va valutata autonomamente.
Corretto, quindi, l’operato dei giudici d’Appello. Impossibile ipotizzare una violazione del giudicato penale, poiché, in caso di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, il giudice civile ha il potere di una autonoma e distinta valutazione dei fatti ai fini del giudizio sulla responsabilità del convenuto.

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