Il porticato è di tutti, nessun diritto esclusivo in caso di Supercondominio

La Corte di cassazione ha confermato che non è necessario che un bene condiviso tra più condomini appartenga originariamente allo stesso proprietario affinché questo sia considerato parte di un "supercondominio". In altre parole, se un'area o un servizio viene utilizzato da più edifici, anche se i condomini sono separati, si può parlare di un supercondominio

Il porticato è di tutti, nessun diritto esclusivo in caso di Supercondominio

Il caso in questione riguarda una società, che possedeva alcune aree vicine a tre edifici di un complesso immobiliare (X, Y e Z). La società aveva citato in giudizio il condominio Y, chiedendo che venisse rimosso un pozzetto di acque piovane situato sotto un porticato, sostenendo che questo spazio non dovesse essere utilizzato dal condominio.

Il caso arriva in Cassazione, dove viene spiegato che non è necessario un atto formale per stabilire un supercondominio. Basta che ci sia una destinazione di fatto dei beni a servizio di diversi edifici. Non sono necessarie approvazioni specifiche da parte dei condomini, ma è sufficiente che ci siano cose, impianti e servizi in comune tra i vari edifici.

Il Collegio ha quindi concordato con la Corte d'appello, affermando che le aree in questione erano parte di una comunione tra i diversi condomini del complesso. Di conseguenza, la loro gestione segue le regole della comunione, secondo quanto previsto dall'articolo 1102 c.c. Questo significa che un comproprietario non può rivendicare un diritto di servitù su un bene comune a favore di una proprietà individuale, avendo già il diritto di utilizzare il bene comune secondo le regole della comunione.

In conclusione, il ricorso della società è stato respinto, confermando che il porticato è un bene del supercondominio e non può essere oggetto di un diritto di servitù a favore di un singolo condominio. (Cass. civ., sez. II, sent., 3 luglio 2024, n. 18238)

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