La chat dei condomini non può sostituire l’assemblea

Bloccata l’iniziativa dell'amministratore condominiale che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, aveva conferito un incarico ad un professionista esterno. I condomini non possono essere chiamati a rispondere di alcuna obbligazione nei confronti del professionista

La chat dei condomini non può sostituire l’assemblea

Nel caso di specie, un tecnico aveva richiesto decreto ingiuntivo nei confronti di un Condominio per ottenere il pagamento del corrispettivo spettante in qualità di responsabile della sicurezza di un cantiere per il ripristino e il consolidamento di un muro di recinzione. Il Condominio aveva proposto opposizione sostenendo che nessun incarico era stato conferito al tecnico, o meglio, che l’assemblea aveva revocato all'esperto l'incarico di redigere un progetto dei lavori.

Durante il processo è emerso da una testimonianza che l’incarico era stato conferito tramite la chat dei condomini. Il Tribunale di Velletri ha però rigettato tale ricostruzione dei fatti, in quanto «luogo deputato alla formazione della volontà collettiva dei condomini è l'assemblea, non una chat». Di conseguenza, «per un eventuale incarico conferito direttamente dall'amministratrice va ricordato che l'iniziativa contrattuale dell'amministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, conferisca ad un professionista un incarico, non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo».

È il codice civile, e nel dettaglio gli articoli 1130 e 1335, a definire con precisione le attribuzioni e i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea. Se l’amministratore può quindi assumere iniziative nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, in materia di straordinaria amministrazione la decisione spetta all’assemblea condominiale.

Il decreto ingiuntivo viene in conclusione revocato (Trib. Velletri, 11 aprile 2024).

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