La tutela del consumatore europeo nelle dispute online

L'articolo 18 del Regolamento UE n. 1215/2012 afferma che se il cliente è un consumatore, il caso dovrebbe essere visto dal tribunale del paese in cui il consumatore stesso vive

La tutela del consumatore europeo nelle dispute online

La Corte Suprema di Cassazione ha recentemente affrontato una particolare questione: un agente immobiliare aveva fatto causa a un cliente per delle commissioni non pagate. Il cliente viveva in Austria, ma il Tribunale italiano ha deciso di avere giurisdizione a riguardo perché l'agente immobiliare aveva un sito web in italiano e in inglese; quindi, sembrava rivolgersi a clienti in tutta l'UE.

Il cliente austriaco, in disaccordo con questa decisione, ha portato il caso presso la Corte Suprema, dove è stato evidenziato che secondo la legge europea, solitamente una persona può essere citata in tribunale nel paese dove ha firmato un contratto. Ma se quella persona è un consumatore, allora il caso va trattato nel suo paese di residenza, a meno che il venditore non abbia chiaramente mostrato di voler vendere in quel particolare paese.

In altre parole, avere un sito web non significa automaticamente che un venditore stia cercando clienti in tutti i paesi dell'UE. Per decidere dove si deve svolgere il giudizio, è importante vedere se il venditore ha fatto qualcosa di specifico per attrarre clienti in un certo paese, come pubblicità mirata o comunicazioni dirette.

Quindi, in sintesi, il Collegio ha chiarito che per decidere quale tribunale debba gestire una disputa tra un consumatore e un venditore online, bisogna guardare se il venditore avesse l’intenzione di lavorare con clienti in un certo paese. In caso contrario, il consumatore ha il diritto di andare in tribunale nel suo paese di residenza. Tutto ciò al fine di proteggere i consumatori quando comprano online da altri paesi. (Cass. civ., sez. Unite, ord., 2 luglio 2024, n. 18092)

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