Niente ‘permesso’ per il detenuto che vuol far visita al figlio affetto da un lieve ritardo mentale
Decisiva la sottolineatura che il ‘permesso di necessità’ per il detenuto ha natura eccezionale ed è concedibile solo in presenza di eventi familiari di particolare gravità
In materia carceraria, il ‘permesso di necessità’ per il detenuto ha natura eccezionale ed è concedibile solo in presenza di eventi familiari di particolare gravità. E la nozione di evento familiare di particolare gravità non è ontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e stabilizzata del congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressiva di una situazione che, per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e per l’impossibilità di contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nella vicenda umana del detenuto.
Il requisito dell’eccezionalità opera quale limite alla frequenza della concessione del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della specifica situazione.
Questi i punti fermi ribaditi dai giudici (sentenza numero 19619 del 28 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente l’istanza con cui un detenuto ha chiesto di fare visita al figlio, affetto da ritardo mentale lieve e sofferente per la mancanza del padre.
Sfavorevoli al detenuto già le valutazioni del Magistrato di sorveglianza, prima, e del Tribunale di sorveglianza, poi, valutazioni centrate, in particolare, sulla irrilevanza, ai fini del ‘permesso di necessità’, di situazioni destinate a protrarsi nel tempo, ponendosi tale evenienza in contrasto con la natura eccezionale del beneficio riconoscibile al detenuto, beneficio che non ha natura trattamentale suscettibile di renderlo utilizzabile per il mantenimento di relazioni familiari e sociali, essendo, piuttosto, subordinato alla ricorrenza di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto.
Secondo questa visione, non rientra tra le finalità del ‘permesso di necessità’ quella di alleviare le sofferenze del minore per il distacco della figura paterna.
E tale prospettiva è condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che le condizioni che possono giustificare la concessione del ‘permesso di necessità’, previsto dall’ordinamento penitenziario, hanno carattere eccezionale, essendo richiesti presupposti suscettibili di essere inquadrati nell’ambito di eventi familiari di particolare gravità. Deve trattarsi, cioè, di fatti storicamente individuabili, di natura familiare, dotati di un rilievo tale da collocarsi al di fuori dell’ordinario svolgersi della vita e da incidere in modo significativo nella vicenda personale del detenuto, sulla cui condizione l’evento deve potere incidere in termini estremamente significativi.
In sostanza, il beneficio è ancorato a situazioni di emergenza o di particolare criticità, estranee alla normalità delle relazioni familiari e tali da giustificare una temporanea deroga allo stato detentivo. In questa cornice, il ‘permesso di necessità’ non si atteggia quale strumento del trattamento rieducativo, ma risponde a una finalità distinta, volta ad evitare che alla sofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicende familiari, un aggravamento non necessario dell’afflizione derivante dall’impossibilità di mantenere un contatto diretto con i congiunti.
Tornando alla specifica vicenda, va esclusa la ricorrenza dei presupposti per la concessione del ‘permesso di necessità’, a fronte della mancanza del requisito della gravità della situazione dedotta dal detenuto. In particolare, si verte in tema di condizione patologica, descritta come ritardo mentale lieve, in relazione ad un minore che mantiene i rapporti con il genitore attraverso i colloqui a distanza e che non è impedito alla effettuazione dei colloqui in presenza, come riferito dallo stesso detenuto, osservano i magistrati di Cassazione.
Mancano, dunque, due essenziali requisiti per l’accesso al ‘permesso di necessità’: la gravità (nel senso inteso dalla norma) della situazione dedotta dal detenuto e la impossibilità di mantenere il rapporto con modalità diverse dal ‘permesso’ richiesto dal detenuto. Anche perché la documentazione sanitaria riguardante il minore non ha descritto la ricorrenza di una grave malattia mentale, bensì una condizione patologica connotata da un livello di gravità lieve.