No all’apertura di un cancello individuale su parti comuni
Il codice civile ammette un uso più intenso del bene comune da parte di un singolo condomino ma solo se ciò non lede il parti uso degli altri condomini e se non altera il decoro e la stabilità dell’edificio.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli, un condomino voleva creare un'apertura sul cancello condominiale per creare un passaggio verso la sua proprietà.
Nonostante un approccio iniziale alla mediazione, il Condominio ha rifiutato di partecipare attivamente alle discussioni. Di conseguenza, il condomino ha deciso di intraprendere un'azione legale, chiedendo al tribunale di verificare e confermare il proprio diritto in base all'articolo 1102 e 1139 del codice civile.
Il Condominio, per parte sua, si è contrapposto alle richieste del condomino, obiettando vari punti dal punto di vista legale. Contestando le rivendicazioni dell'attore, ha sottolineato la presunta mancanza di affidabilità della richiesta.
Nel corso del processo, il tribunale ha chiarito che ciascun partecipante ha il diritto di usufruire delle cose comuni a beneficio della propria unità abitativa. Tuttavia, si è puntualizzato che non è permesso imporre un peso eccessivo sul bene condominiale a vantaggio di una singola parte senza il consenso unanime dei partecipanti.
Il tribunale ha inoltre chiarito che, se il godimento della singola parte comporta un peso sproporzionato sulla cosa comune, non può giustificarsi come diritto di condominio, ma potrebbe configurarsi come servitù impropria, sottoponendo la cosa comune a un onere esclusivo (Trib. Napoli n. 6133 del 13 giugno 2024).