Nulla la delibera del supercondominio se la convocazione non è stata inviata a tutti i condòmini del condominio privo di rappresentante

Se non vi è l’utilizzo dello strumento di semplificazione dello svolgimento dell’assemblea supercondominiale e della sua convocazione, si applica la regola generale della necessaria convocazione di tutti i condòmini

Nulla la delibera del supercondominio se la convocazione non è stata inviata a tutti i condòmini del condominio privo di rappresentante

Nulla la delibera assembleare del supercondominio se l’avviso di convocazione non è stato inviato a tutti i condòmini del condominio che non aveva un proprio rappresentante. I giudici richiamano la disciplinare relativa alla gestione del cosiddetto supercondominio e chiariscono che si deve ritenere che, qualora non sia nominato il rappresentante di un condominio, né vi abbia provveduto l’autorità giudiziaria su ricorso di un condòmino o di un rappresentante di un altro condominio, allora l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere inviato a tutti i condòmini del condominio escluso dall’assemblea. In sostanza, a fronte del mancato utilizzo dello strumento di semplificazione dello svolgimento dell’assemblea supercondominiale e della sua convocazione, previsto per garantire la funzionalità dell’organo deliberativo dell’ente, è logico ritenere che si applichi la regola generale della necessaria convocazione di tutti i condòmini. Peraltro, grava sul supercondominio l’onere – non adempiuto, in questa vicenda – di provare di aver inviato tempestivamente l’avviso di convocazione dell’assemblea a tutti i condòmini del condominio privo di rappresentante. (Sentenza del 29 luglio 2022 del Tribunale di Torino)

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