Rifacimento delle scale: è miglioramento del godimento della cosa comune
Decisivo il richiamo all’obiettivo dei lavori, ossia, nel caso specifico, rendere le scale più comode e conformi alle attuali norme tecniche

Catalogabile come miglioramento del godimento della cosa comune il progetto che prevede il rifacimento delle scale condominiali con l’obiettivo di renderle più comode per tutti i condòmini e conformi alle attuali norme tecniche.
Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 10473 del 22 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo in quel di Belluno e relativo ad una delibera assembleare con cui è stato deciso il rifacimento delle rampe delle scale tra il seminterrato e il secondo piano.
Ampliando l’orizzonte, i giudici sanciscono che costituisce innovazione non qualsiasi modificazione della cosa comune ma solamente quella che alteri l’entità materiale del bene operandone la trasformazione ovvero determini la trasformazione della sua destinazione. Ove invece la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, come nel caso di un rifacimento delle scale condominiali – che, nel caso specifico, è risultato finalizzato a renderle più comode senza alterarne la funzione originaria di accesso ai piani –, allora si versa nell’ambito dell’uso della cosa comune.
Analizzando il caso specifico, quindi, secondo i giudici, ci si trova di fronte ad un mero miglioramento del godimento della cosa comune, deliberabile con le maggioranze ordinarie previste dal Codice Civile, anche perché il rifacimento delle scale nel palazzo in quel di Belluno è catalogabile come una mera ristrutturazione.
Rilevante, poi, un ulteriore dettaglio, cioè il contesto, ossia un condominio costituto da cinque appartamenti. Pertanto, sono state raggiunte le maggioranze necessarie per l’approvazione della delibera relativa al rifacimento delle scale, poiché tre condòmini hanno votato a favore, uno ha votato a favore, a condizione che la delibera fosse unanime, e un solo condòmino ha votato in senso contrario.