Pannelli isolanti opachi a dividere i giardini: niente rimozione
Irrilevante l’avere causato una limitazione di aria e di luce. Decisiva la mancata prova del dolo nella condotta dei soggetti che hanno realizzato la struttura

Niente rimozione dei pannelli isolanti prefabbricati opachi, che sono stati utilizzati da due condòmini per separare il proprio giardino da quello di proprietà di alcuni vicini di casa, anche se questi ultimi hanno subito una limitazione di aria e di luce in riferimento allo spazio del giardino. Fondamentale è la constatazione della carenza di prove sulla mancanza di utilità dei pannelli e sulla intenzione, da parte dei soggetti che hanno realizzato la struttura divisoria, di nuocere o, quantomeno, arrecare molestia ai vicini di casa. I giudici sottolineano che la parete divisoria in pannelli isolanti prefabbricati opachi oggetto del processo ha effettivamente comportato una limitazione di aria e luce al giardino di proprietà di alcuni condòmini, ma, aggiungono, questi ultimi non hanno dimostrato il dolo alla base della realizzazione dell’opera. Impossibile, perciò, pretendere la demolizione del manufatto. Ciò anche alla luce del principio secondo cui costituisce atto emulativo il comportamento del condòmino che erige un muro di confine tra la parte di lastrico solare di sua proprietà esclusiva e la restante parte degli altri condòmini al solo scopo di far perdere a questi la vista panoramica. (Sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Roma)