Possibile per il ‘sorvegliato speciale’ recarsi allo stadio per assistere ad una partita di calcio

Irrilevante la previsione dell’obbligo di non partecipare a pubbliche riunioni o a manifestazioni di qualsiasi genere

Possibile per il ‘sorvegliato speciale’ recarsi allo stadio per assistere ad una partita di calcio

Legittimo che il soggetto sottoposto a sorveglianza speciale si rechi allo stadio per assistere ad una partita di calcio, nonostante l’obbligo di non partecipare a pubbliche riunioni o a manifestazioni di qualsiasi genere.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 21499 del 6 giugno 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame quanto capitato nella provincia pugliese.
A finire sotto processo è un uomo sottoposto a sorveglianza speciale eppure beccato in uno stadio ad assistere ad una partita di calcio del campionato di ‘Prima Categoria’.
A metterlo nei guai è, soprattutto, la prescrizione con cui gli è stato imposto di non partecipare a pubbliche riunioni o a manifestazioni di qualsiasi genere. A fronte di questo dettaglio, per i giudici di merito non ci sono dubbi: la presenza allo stadio rappresenta una condotta palesemente illecita. Conseguente la condanna, con pena fissata in Appello in dodici mesi di reclusione.
Questa visione viene contestata dalla difesa, secondo cui è evidente l’errata qualifica attribuita alla manifestazione sportiva che si svolge in stadi e palasport (cioè in luoghi aperti al pubblico) e che, quindi, non può essere definita “riunione in luogo pubblico”.
Per i magistrati di Cassazione l’obiezione sollevata dalla difesa è assolutamente sacrosanta, e consente, in sostanza, di ritenere corretta la condotta tenuta dall’uomo sottoposto a sorveglianza speciale.
In primo luogo, viene chiarito che la portata della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni esclude che il divieto riguardi le riunioni in luoghi aperti al pubblico, anche se a esse può partecipare un numero indeterminato di persone e, quindi, tale prescrizione non si applica alle manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico come stadi o palasport, anche perché rispetto a tali contesti vige un’autonoma normativa che contempla anche la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive. E, viene aggiunto, escludere che il divieto possa comprendere anche le manifestazioni sportive non comporta necessariamente un indebolimento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Ciò perché la ridotta estensione della prescrizione non incide sulla possibilità, per il giudice che applica la misura di prevenzione, di imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, quindi, quando ciò sarà giustificato, di imporre una prescrizione aggiuntiva che riguardi anche la partecipazione a riunioni che non sono pubbliche riunioni.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati ricordano che al giudice di prevenzione è riconosciuta la possibilità di dettare prescrizioni specifiche con una motivazione adeguata che le giustifichi alla luce della pericolosità del soggetto e dei conseguenti pericoli per la società, senza però utilizzare formule generali e stereotipate» e determinare quindi «genericità e indeterminatezza della prescrizione.
In sostanza, è necessario configurare la misura di prevenzione in maniera personalizzata sul soggetto, tenendo conto dei motivi che la giustificano, e ciò consente al giudice penale di facilmente valutare l’offensività di una violazione, essendo la prescrizione dettata in rapporto alla pericolosità del soggetto.
Ritornando all’episodio oggetto del processo, i magistrati osservano che la condotta posta in essere dall’uomo sotto processo, ossia l’avere assistito nel locale stadio ad una partita di calcio, non può essere catalogata come violazione della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, misura, questa, che «deve essere in ogni caso disposta in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Decisiva la lettura della normativa, che si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico mentre non include le manifestazioni sportive che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, pure se a queste può partecipare un numero indeterminato di persone.
Impossibile, , quindi, secondo i giudici, ritenere sanzionabile la condotta consistita nel presentarsi nell’impianto sportivo per assistere ad una partita di calcio.

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