Responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori: quando devono risarcire il danno?
Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna al risarcimento del danno dell'appaltatore e del direttore dei lavori in solido tra loro

Nel caso in esame, Tizia ha firmato un accordo con l'azienda Alfa per alcuni lavori. Tuttavia, ha interrotto il contratto mentre i lavori erano in corso.
Alfa ha quindi portato Tizia in tribunale, dove quest’ultima ha sostenuto che Alfa non avesse completato i lavori come promesso e che anche il progettista e il direttore dei lavori fossero responsabili, chiedendo quindi la risoluzione del contratto.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno respinto la richiesta di Tizia sostenendo che poteva richiedere solo i danni causati dall'azienda, e non il risarcimento, data la scadenza del tempo previsto per fare richiesta in base alle norme sulle garanzie per i difetti dei lavori.
Il caso arriva in Cassazione dove viene ricordato che la legge stabilisce che se l'azienda interrompe il contratto, può richiedere il rimborso dei soldi già pagati e il risarcimento dei danni che deve a causa dell'inadempienza dell'altra parte. Inoltre, la responsabilità del direttore dei lavori è sorvegliare l'esecuzione di quest’ultimi. Se l'azienda e il direttore dei lavori falliscono nell'adempimento dei loro doveri, e questo provoca un danno, entrambi sono responsabili in base alla legge. (Cass. civ., sez. II, ord., 2 aprile 2024, n. 8647).