Ringhiera inadeguata, giovane precipita e muore: nessuna colpa del Comune
Fondamentale valutare sempre la condotta tenuta dalla vittima dell’incidente
Giovane precipita a causa della insufficiente altezza della ringhiera di protezione posta a margine della strada. Il volo ha un esito fatale. Esclusa, però, la responsabilità dell’ente locale, a causa della condotta tenuta dalla vittima in occasione dell’episodio.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 2720 del 7 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto successo oltre venti anni fa in provincia di Latina.
Inutile l’azione giudiziaria proposta nei confronti del Comune dai genitori del giovane.
Decisivo il riferimento alla dinamica dell’episodio. In sostanza, si è appurato che il giovane, coinvolto in una rissa, indietreggiò mentre riceveva o schivava colpi e urtò la protezione, perdendo l’equilibrio.
Impossibile determinare se il giovane sia caduto a causa di una spinta o della perdita autonoma di equilibrio, ma è impossibile trascurarne il grave stato di alterazione alcolica e l’assunzione di cannabinoidi. E, poi, in punto di nesso causale, anche per i giudici di Cassazione, la partecipazione alla rissa, il comportamento aggressivo di un altro protagonista della rissa e lo stato psico-fisico della vittima sono state cause sopravvenute autonome, eccezionali ed imprevedibili, che hanno integrato condotte abnormi (e quindi il caso fortuito), con conseguente interruzione del nesso causale con l’eventuale difetto della protezione. Da escludere, pertanto, ogni possibile addebito nei confronti del Comune.
Tirando le somme, è evidente l’esclusiva riconducibilità dell’evento dannoso alla condotta della vittima, e quindi la recisione nel nesso eziologico tra la cosa custodita e il sinistro diviene definitiva, con conseguente esclusione della rilevanza di qualsiasi condotta omissiva del Comune.
Logica l’applicazione del principio secondo cui, in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso si considera interrotto quando la condotta della vittima assume, come nella vicenda in esame, carattere esclusivo nella causazione dell’evento, senza, però, che sia necessaria una connotazione di imprevedibilità o abnormità di tale condotta. Ecco perché la partecipazione consapevole della vittima ad una rissa, unitamente al suo stato di alterazione psico-fisica e alla condotta aggressiva di terzi coinvolti nella rissa, costituisce causa sopravvenuta autonoma idonea ad escludere la responsabilità del Comune in quanto custode della cosa.