Risarcito il condòmino, che deve però contribuire comunque a riparare le parti comuni e a rifondere i danni
Devono essere tenuti ben distinti e separati due profili: quello del rapporto obbligatorio che, a causa del fatto dannoso, si instaura tra il condòmino danneggiato ed il condominio ritenuto responsabile e quello della ripartizione della spesa tra i condòmini, ripartizione che segue alla sentenza di condanna del condominio al risarcimento del danno

Il condòmino che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio assume, in sostanza, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle parti comuni e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 9030 del 5 aprile 2025 della Cassazione) per chiudere il contenzioso sorto in un condominio in quel di Agrigento e relativo ai danni riportati da una società ad un immobile di sua proprietà.
Analizzando la specifica vicenda, si è appurato che l’originaria sentenza di condanna era stata emessa nei confronti dell’intero condominio e che tutti i condòmini erano solidamente responsabili e tenuti al pagamento della somma in essa liquidata, compreso il condòmino danneggiato, cioè la società, il cui credito, però, nei confronti degli altri condòmini non può avere per oggetto la ripartizione dell’intero importo liquidato ma deve tenere conto della quota di debito che, in quanto condòmino, è stata posta a suo carico.
Ampliando l’orizzonte, i giudici richiamano due profili sostanziali che devono invece essere tenuti ben distinti e separati: quello del rapporto obbligatorio che, a causa del fatto dannoso, si instaura tra il condòmino danneggiato ed il condominio ritenuto responsabile e quello della ripartizione della spesa tra i condòmini, ripartizione che segue alla sentenza di condanna del condominio al risarcimento del danno.
Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che il condominò, nel giudizio instaurato per ottenere la condanna del condominio al risarcimento del danno, egli assume la posizione di terzo rispetto all’ente condominiale, essendo portatore di una situazione sostanziale contrapposta ed antitetica a quella del condominio, che addita come responsabile del pregiudizio subito. Sotto l’altro profilo, invece, occorre rilevare che la pronuncia di condanna del condominio non esercita alcuna influenza sulla regola generale che stabilisce la responsabilità dei condòmini per le obbligazioni contratte del condominio e la loro ripartizione pro quota. Questa regola non incontra alcun elemento di contrarietà o contraddizione nel caso in cui il condominio sia condannato a risarcire il danno subito da un condòmino: la ripartizione del debito, infatti, trova il suo titolo nella situazione di comproprietà delle cose comuni in capo ai condòmini, in forza di un nesso tra obbligo e proprietà che permane e non viene eliso dal fatto che la condanna del condominio sia affermata nei confronti di un condòmino piuttosto che di un terzo. In tali situazioni, pertanto, il condomino danneggiato non può essere considerato estraneo ed in posizione di terzietà rispetto all’ente condominiale, dal momento che la dichiarazione di responsabilità di quest’ultimo nei suoi confronti non interrompe il suo rapporto di comproprietà sui beni comuni, che rappresenta il titolo su cui si fonda il suo obbligo di contribuzione.