Scontro tra veicoli: pari responsabilità dei conducenti se non si può accertare il comportamento che ha causato il danno

Il soggetto danneggiato deve provare, invece, di avere fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento e che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altro conducente

Scontro tra veicoli: pari responsabilità dei conducenti se non si può accertare il comportamento che ha causato il danno

A fronte di un sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti in caso di scontro di veicoli ricorre non solo quando sia certo l’atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno. E tale presunzione può essere superata solo dalla duplice prova, posta a carico del soggetto danneggiato, che egli stesso ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso e che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altro conducente. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31978 dell’11 dicembre 2024 della Cassazione), chiamati a fare chiarezza sulla responsabilità per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e una moto e che ha visto finire sotto accusa l’automobilista, ritenuto autore di una condotta imprudente, avendo violentemente urtato, svoltando a sinistra, una moto, impegnata in una manovra di sorpasso, e avendo così fatto rovinare a terra il motociclista, insieme col suo mezzo, provocandogli gravi lesioni. Nonostante le obiezioni sollevate dall’uomo in sella alla moto, però, è sacrosanto addebitare, secondo i giudici, pari responsabilità ai due conducenti coinvolti nell’incidente. In sostanza, una volta accertato che lo scontro tra i veicoli ha costituito la causa del danno, si è tenuto conto sia delle regole cautelari che era tenuto a rispettare il conducente del veicolo intento a svoltare a sinistra, sia di quelle imposte a chi, come il motociclista, iniziava e portava avanti una manovra di sorpasso, e ritenendo perciò non dimostrato se lo scontro era stato provocato dalla svolta a sinistra, improvvisa e non segnalata, del conducente della vettura, o dal comportamento del motociclista danneggiato, intento nella manovra di sorpasso, si è fatto ricorso alla presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nell’impatto.

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