Servizio di trasporto sanitario di emergenza: convenzione possibile solo per le organizzazioni di volontariato

I giudici riconoscono la legittimità della normativa italiana con cui è stata sancita l’esclusione delle cooperative sociali

Servizio di trasporto sanitario di emergenza: convenzione possibile solo per le organizzazioni di volontariato

Chiarimenti importanti sul tema dell’affidamento – in convenzione – del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza e sulla possibile limitazione alle sole organizzazioni di volontariato, con conseguente esclusione delle cooperative sociali. Così i giudici, affrontando un contenzioso riguardante l’Italia, riconoscendo la legittimità della riserva di legge alle organizzazioni di volontariato del servizio di trasporto in emergenza e urgenza. Ciò significa che solo le organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni in via prioritaria con le amministrazioni pubbliche per il servizio di trasporto. (Sentenza del 7 luglio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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