Sinistro in autostrada: il comportamento colposo del conducente non salva l’ente proprietario della strada

Rilevante, ad esempio, il fatto che i margini dell’arteria stradale non siano protetti da barriere o guard-rail

Sinistro in autostrada: il comportamento colposo del conducente non salva l’ente proprietario della strada

Presupposti della responsabilità per danni da cose in custodia – della cui dimostrazione è onerato il soggetto danneggiato – sono costituiti dalla derivazione causale del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia, ovvero dalla signoria di fatto esercitata sulla stessa dal soggetto additato come responsabile. Tale speciale responsabilità riveste natura oggettiva: si basa, cioè, non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della res la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da connotati di colpa nel contegno del soggetto custode.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 2693 del 7 febbraio 2026 della Cassazione) alla luce della istanza risarcitoria avanzata dai familiari di due coniugi deceduti a seguito di un incidente stradale verificatosi nell’ottobre del 2004 lungo l’autostrada ‘A22’.
Chiara, e decisiva, secondo il giudice d’Appello, la dinamica dell’incidente: la vettura, che viaggiava ad una velocità di circa 110 chilometri orari, è uscita di strada, per cause non accertate (ipoteticamente riferibili ad un colpo di sonno o ad un malore improvviso), deviando la sua corsa verso destra, impegnando dapprima il ciglio erboso che fiancheggia la carreggiata di marcia e, poi, la scarpatina inerbita che definisce il canale di scolo profondo circa un metro e mezzo e, doppo aver percorso circa cinquantotto metri in parallelo rispetto alla sede autostradale, ha impattato contro un fusto d’albero cresciuto nella canaletta (a circa cinque metri e mezzo dal ciglio stradale). Ciò ha determinato l’impuntatura del veicolo e il suo successivo ribaltamento, con immediati esiti letali per gli occupanti.
Per il giudice d’Appello, quindi, è lampante la responsabilità della società di gestione dell’autostrada, quale custode, vista la pericolosità dello stato dei luoghi per gli utenti della strada (per l’assenza di barriere guard-rail di contenimento e per la presenza di una scarpata profonda un metro e mezzo in cui era cresciuto un albero senza alcuna protezione). Ciò detto, viene anche ritenuto accertato un apporto causale della condotta del guidatore del mezzo, nella misura del 50 per cento, alla produzione del sinistro.
Questa visione è condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali, però, in premessa, precisano che la formulazione testuale adoperata dal Codice Civile, cioè “danno cagionato dalle cose in custodia”, ed in particolare l’assenza di aggettivazioni di sorta, richiede unicamente, ai fini della realizzazione del presupposto, che l’evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. La fattispecie di responsabilità, dunque, si presta a ricomprendere una gamma potenzialmente indefinita di situazioni, soltanto per finalità descrittiva distinguibili sotto i profili del ruolo assunto nella sequenza causale, cioè della partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell’evento dannoso (a partire dai casi di totale inerzia della cosa, nei quali cioè l’interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell’evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l’apporto concausale della condotta dell’uomo è persino assente), e delle connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l’uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto).
Analizzando, poi, lo specifico tema della responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell’omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la pubblica amministrazione medesima dal valutare comunque, in concreto, anche alla luce del ‘Codice della strada’, se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della pubblica amministrazione può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
Cambiando fronte, poi, vi è il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, giudizio che deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti.
Se il parametro valutativo della responsabilità dell’ente proprietario della strada fosse esclusivamente correlato ad ipotesi di condotte degli utenti della strada sempre pienamente conformi alle regole prescritte dalle legge e mai in alcun modo incauti o trasgressivi, pressoché tutte le opere cautelari realizzate sulle strade dovrebbero considerarsi inutili. Sicché, in altre parole, il comportamento colposo del conducente di un veicolo che sbanda ed esce di strada non vale di per sé ad escludere la responsabilità dell’ente proprietario della strada, ove i margini di quest’ultima non siano protetti da barriere o guard-rail, chiosano i magistrati di Cassazione.

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