Stop alla collocazione dei bidoni per i rifiuti se danneggiano la proprietà di una condòmina
Delibera nulla se la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata impedisce (o rende eccessivamente difficoltoso) l’accesso alla proprietà anche di un solo condòmino

Stop alla delibera condominiale con cui l’assemblea opta per una collocazione dei bidoni per i rifiuti tale da danneggiare il singolo condòmino. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza del 10 giugno 2024 del Tribunale di Latina), i quali hanno fatto chiarezza in merito al contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Latina e originato dal provvedimento con cui venne deliberato, a maggioranza, dall’assemblea condominiale di ubicare i bidoni per la raccolta dei rifiuti in prossimi di una curva posta a ridosso della proprietà di una condòmina. I giudici hanno ritenuto legittime le rimostranze avanzate dalla condòmina, la quale ha, in particolare, denunciato la segnalazione di pericolo venutasi a creare, poiché la nuova sistemazione dei bidoni avrebbe, a suo dire, costretto gli autoveicoli in transito a portarsi verso il cancello della sua proprietà attaccato alla curva, mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Inoltre, la condòmina ha anche fatto presente che la nuova posizione dei bidoni le avrebbe impedito la manovra di accesso con l’automobile all’interno della sua proprietà, nonché la manovra di uscita verso destra dal proprio parcheggio, essendo consentita solo la manovra verso sinistra. A fronte di tali elementi, i giudici hanno chiarito che la decisione su dove collocare i cassonetti deve essere presa ovviamente dall’assemblea condominiale che, però, non può limitare i diritti di un condomino. Di conseguenza, se i bidoni condominiali per la raccolta differenziata impediscono (o rendono eccessivamente difficoltoso) l’accesso alla proprietà anche di un solo condòmino, quest’ultimo, pur in presenza di una delibera assembleare che abbia scelto all’unanimità dei presenti il luogo di collocazione dei bidoni, può esigere che essi siano rimossi e collocati altrove. Proprio per questo, il giudice ha ritenuto palesemente nulla la delibera contestata, poiché lesiva dei diritti soggettivi della condòmina sulla porzione di sua proprietà esclusiva, dal momento che la decisione di collocare i bidoni a ridosso del passo carrabile di accesso alla sua proprietà ne avrebbe limitato notevolmente l’utilizzo (in entrata e in uscita) e, conseguentemente, anche il valore della proprietà stessa.