Automobile difettosa: il compratore può rivalersi direttamente sul venditore

A salvare il produttore è la constatazione che il venditore non ha effettuato i necessari controlli preliminari sul veicolo

Automobile difettosa: il compratore può rivalersi direttamente sul venditore

Il venditore di un bene di consumo non può invocare, alla luce del ‘Codice del consumo’, l’azione di regresso nei confronti del produttore se è dimostrato che, in violazione degli obblighi contrattuali assunti verso il produttore stesso, abbia omesso di effettuare i controlli preliminari volti a verificare l’assenza di difetti nel bene. Tale inadempimento, qualora i vizi siano riconoscibili per numero ed entità, interrompe, difatti, il nesso causale tra il fatto del produttore e il danno subito dal consumatore, rendendo il venditore esclusivamente responsabile per la commercializzazione di un prodotto difettoso. Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 30716 del 29 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla vendita di una vettura, prodotta dall’allora ‘Fiat Auto s.p.a.’ e rivelatasi, una volta nelle mani del proprietario, affetta da gravi e insanabili difetti. A restituire al compratore il prezzo da lui pagato deve essere esclusivamente la società proprietaria della concessionaria che ha effettuato la vendita. Impossibile, secondo i giudici, chiamare in causa l’azienda produttrice, ossia la ‘Fiat’. Ciò perché il mezzo, risultato oggettivamente non conforme a quanto pattuito tra le parti della compravendita, presentava difetti il cui numero e la cui entità avrebbe dovuto sconsigliare alla concessionaria di metterlo in commercio. In sostanza, era onere del solo venditore verificare, prima della consegna al compratore, che la vettura fosse esente da vizi e conforme a quanto contrattualmente previsto. Non a caso, poi, nel contratto in essere tra concessionario e produttore dell’auto è previsto che il concessionario, prima della consegna del veicolo all’acquirente, effettui controlli preliminari e accurati per verificare che il mezzo sia privo di difetti e malfunzionamenti. Invece, in questa vicenda si è appurato che la concessionaria non ha fatto alcuna verifica, pur essendo accertato che il veicolo ha presentato fin da subito una molteplicità di vizi e difetti meccanici, di carrozzeria ed elettrici che avrebbero dovuto indurre il venditore ad astenersi dal mettere in commercio l’autovettura.

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