Possibile catalogare come locale comune anche l’alloggio destinato al portiere

Necessario però accertare se, prima della costituzione del condominio, vi sia stata, espressamente o di fatto, una destinazione del bene al servizio comune

Possibile catalogare come locale comune anche l’alloggio destinato al portiere

Anche in materia di alloggio destinato al portiere dello stabile, per stabilire se esso sia un locale comune, tra quelli elencati dal Codice Civile in quanto suscettibili di utilizzazioni diverse e anche autonome, occorre accertare se, prima della costituzione del condominio come conseguenza dell’alienazione dei singoli appartamenti da parte dell’originario proprietario dell’intero fabbricato, vi sia stata, espressamente o di fatto, una destinazione del bene al servizio comune ovvero se questa destinazione gli sia stata sottratta.
Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 31110 del 4 dicembre 2024 della Cassazione), i quali aggiungono che, comunque, la destinazione dell’alloggio del portiere deve essere verificata ponendo attenzione non soltanto alla destinazione risultante per tabulas ma anche di quella impressa, in via di fatto, al locale al momento della formazione del condominio.
Analizzando la specifica vicenda, si è appurato che l’appartamento, posto al pianoterra, è stato destinato, sin dal 1991, ad alloggio del portiere e che tale destinazione è rimasta anche quando l’unica proprietaria dell’immobile ha alienato alcune singole unità immobiliari facenti parte del fabbricato. In sostanza, inequivoca la destinazione del locale conteso ad alloggio del portiere già alla data del 1993, quando sono stati ceduti i singoli appartamenti, mentre, in senso opposto, non è stata formulata nei titoli una riserva di proprietà esclusiva.
Tirando le somme, considerata da un canto la destinazione di fatto e giuridica del bene a servizio dell’intero edificio all’epoca di costituzione del condominio e considerato dall’altro il contenuto dei titoli, non si ravvisa alcuna disposizione contraria tale da rendere inoperante la presunzione di condominialità.

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