Vettura finisce nella scarpata: ente responsabile anche per le carenze delle barriere laterali

L’obbligo di garantire la sicurezza degli utenti sussiste indipendentemente dall’epoca di costruzione della strada e dall’applicabilità di specifiche norme tecniche

Vettura finisce nella scarpata: ente responsabile anche per le carenze delle barriere laterali

A fronte di un tamponamento – drammatico nella dinamica e nell’esito, ossia una vettura che termina la propria corsa nella scarpata –, la responsabilità addebitabile all’ente che è custode dell’infrastruttura stradale si estende non solo alla carreggiata ma anche agli elementi accessori e alle pertinenze, incluse le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione. Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 882 del 14 gennaio 2025 della Cassazione), i quali hanno inchiodato ‘Autostrade per l’Italia’ alle proprie responsabilità, aggiungendo poi che l’obbligo di garantire la sicurezza degli utenti sussiste indipendentemente dall’epoca di costruzione della strada e dall’applicabilità di specifiche norme tecniche, derivando sia dal generale principio del neminem laedere sia dagli obblighi di manutenzione e controllo previsti dal Codice della Strada. Peraltro, la colpa del gestore può configurarsi non solo come violazione di norme prescrittive (colpa specifica) ma anche come violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica), il cui rispetto va valutato in concreto in relazione alla pericolosità del tratto stradale. Il fattaccio all’origine del procedimento giudiziario risale a quasi venti anni fa quando, lungo un tratto autostradale, persero la vita due donne, la cui vettura, tamponata da un veicolo di proprietà di una società, uscì di strada, dopo aver invaso la banchina laterale erbosa, per poi finire la propria corsa ribaltata nella sottostante scarpata. I giudici fanno chiarezza osservando che, sì, il decreto ministeriale del 1992, relativo ad ‘Istruzioni e prescrizioni per progettazione, omologazione ed impiego di barriere stradali di sicurezza’, si applica unicamente alle strade di nuova costruzione, ma è illogico trarre da ciò la conseguenza che per le strade preesistenti l’ente proprietario, o il suo gestore, possa tranquillamente disinteressarsi della sicurezza degli utenti, ignorando la necessità di imporre un adeguamento strutturale. Peraltro, l’ambito del potere di controllo ricadente sul custode stradale non può essere limitato alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o alle pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, e, tornando allo specifico episodio, l’installazione della barriera di sicurezza rappresentava, in ogni caso, una esigenza elementare di tutela della sicurezza stradale, con la palese necessità dell’applicazione di una barriera omologata.

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